Avvocato per Convivenza
e Coppie di Fatto a Bergamo:
Contratto di Convivenza e Tutele

Prenota ora un consulto

Lo Studio Pellegrino - Pesenti Gritti assiste a Bergamo le coppie di fatto:

dalla stipula di un contratto di convivenza che regola gli aspetti patrimoniali della vita insieme, alla tutela in caso di separazione, fino ai diritti dei figli nati da una convivenza — che sono identici a quelli dei figli nati nel matrimonio. A differenza delle coppie sposate, i conviventi di fatto non hanno tutele automatiche: senza un contratto o un testamento, alcuni diritti fondamentali (mantenimento, eredità) non sono garantiti.

Coppia che si tiene per mano
Avvocati Monica pellegrino e Alessandra Pesenti Gritti - esperte in separazioni

La nostra esperienza
con le coppie di fatto

Assistiamo le coppie di fatto in ogni fase della convivenza, offrendo consulenza legale chiara e personalizzata.

Lo Studio si occupa della redazione di contratti di convivenza, della disciplina dei rapporti patrimoniali e della tutela dei diritti dei conviventi. Forniamo assistenza anche nelle situazioni di cessazione della convivenza e nelle questioni riguardanti i figli e il patrimonio comune.

L'obiettivo è garantire soluzioni efficaci, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze di ogni cliente. Con competenza e riservatezza, accompagniamo i nostri assistiti nella tutela dei loro interessi.

Il nostro approccio alla convivenza di fatto

Accompagniamo le coppie in ogni fase della stipula del contratto di convivenza, a partire da un colloquio conoscitivo volto a comprendere le loro esigenze personali e patrimoniali. Forniamo una consulenza completa sui diritti e sugli effetti giuridici dell'accordo, individuando le soluzioni più adatte al caso concreto. Redigiamo un contratto personalizzato, conforme alla normativa vigente, e assistiamo i conviventi fino alla sottoscrizione. Ci occupiamo inoltre degli adempimenti previsti dalla legge e restiamo a disposizione per eventuali modifiche o aggiornamenti del contratto nel tempo.

Numeri e competenze

Il nostro studio ha stipulato nel corso degli anni numerosi contratti di convivenza. In particolare seguiamo le coppie di fatto nel loro percorso di separazione assistendo e supportando la coppia passo per passo nella soluzione delle varie questioni che si presentano nel corso della procedura.

Casi che abbiamo seguito

Abbiamo assistito una coppia di conviventi con figli nella definizione degli accordi conseguenti alla cessazione della convivenza. Lo Studio ha supportato le parti nella regolamentazione dell'affidamento, dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore e del contributo al loro mantenimento. Grazie a un approccio orientato al dialogo, è stato raggiunto un accordo condiviso, evitando un contenzioso giudiziario e tutelando il benessere dei minori. Altro caso seguito dagli avvocati riguarda un convivente dopo la cessazione di una relazione pluriennale, durante la quale la coppia non aveva mai stipulato un contratto di convivenza. L'assenza di un accordo aveva generato un contenzioso sulla ripartizione delle spese sostenute per l'abitazione comune e sulla restituzione delle somme investite da uno dei conviventi. Lo Studio ha ricostruito i rapporti patrimoniali tra le parti e ha raggiunto una soluzione transattiva, evitando un lungo e costoso giudizio.

Gli errori più comuni che vediamo

Molte coppie di fatto ritengono, erroneamente, che la convivenza attribuisca automaticamente gli stessi diritti del matrimonio. Tra gli errori più frequenti che lo Studio ha riscontrato nel corso della sua esperienza è la mancata stipula di un contratto di convivenza, l'assenza di una regolamentazione dei rapporti patrimoniali e la convinzione che i beni acquistati durante la convivenza siano automaticamente comuni. Anche la mancanza di una pianificazione in caso di cessazione della convivenza o di eventi imprevisti può generare contenziosi. Lo Studio aiuta i conviventi a prevenire questi problemi, individuando soluzioni giuridiche che garantiscano maggiore certezza e tutela per entrambe le parti.

Cosa dicono le nostre avvocate

Il consiglio che diamo sempre a una coppia di fatto è di non rimandare la tutela dei propri diritti. Regolare fin dall'inizio gli aspetti patrimoniali e organizzativi della convivenza significa prevenire conflitti e incertezze future. Un contratto di convivenza non rappresenta una mancanza di fiducia, ma uno strumento di responsabilità e tutela reciproca. Pianificare oggi significa proteggersi domani.

Approfondimenti

Cos'è la convivenza di fatto secondo la legge

Dal 2016 (Legge 20 maggio 2016, n. 76, la cosiddetta "Legge Cirinnà") la convivenza di fatto è un istituto giuridico riconosciuto, distinto dal matrimonio e dall'unione civile. Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. La convivenza si accerta tramite la residenza anagrafica e la dichiarazione di costituzione di nuova convivenza: non serve alcun contratto per essere riconosciuti come conviventi di fatto agli occhi della legge.

Diritti e doveri delle coppie di fatto

La Legge Cirinnà riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti, anche senza un contratto di convivenza:

  • diritto reciproco di visita e assistenza in caso di malattia o ricovero;
  • diritto di designare per iscritto l’altro convivente come rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di incapacità o per le decisioni post mortem (es. donazione di organi, celebrazioni funerarie);
  • diritto a essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner, in caso di interdizione o inabilitazione;
  • diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, in proporzione al lavoro prestato;
  • diritto del convivente superstite, alla morte del proprietario dell’abitazione comune, di restarvi per due anni (o per un periodo pari alla convivenza, fino a un massimo di cinque anni; almeno tre anni se ci sono figli minori o disabili).

Il contratto di convivenza: cos'è e a cosa serve

Il contratto di convivenza è un accordo facoltativo che permette alla coppia di disciplinare gli aspetti patrimoniali della vita insieme: come contribuire alle spese comuni, quale regime patrimoniale adottare (comunione o separazione dei beni), come dividere eventuali beni in caso di cessazione della convivenza, ed eventualmente il trasferimento di immobili tra i conviventi. Può anche prevedere il diritto agli alimenti (non al mantenimento) per il convivente economicamente più debole in caso di cessazione della convivenza, proporzionato alla durata della relazione.

Come si stipula un contratto di convivenza: forma e requisiti

Il contratto deve essere scritto, a pena di nullità: atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Entro 10 giorni, il professionista che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Per stipulare un contratto valido, i conviventi devono:

  • non essere coniugati (se uno dei due è separato ma non ancora divorziato, non è possibile stipulare il contratto);
  • non essere uniti civilmente;
  • non avere già un altro contratto di convivenza in vigore;
  • essere entrambi maggiorenni;
  • non essere interdetti;
  • non essere legati da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • essere uniti da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale.

Recesso e cessazione del contratto

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni. Basta la richiesta esplicita di uno dei due partner (recesso unilaterale, con dichiarazione a un notaio o avvocato) oppure il verificarsi di eventi come matrimonio, unione civile con terzi, o morte di uno dei conviventi. Se a recedere è il convivente proprietario della casa comune, l'altro convivente ha 90 giorni di tempo per lasciare l'immobile.

Cosa succede in caso di separazione senza contratto

È qui che la differenza rispetto a una coppia sposata si sente di più. La Legge Cirinnà non prevede un vero e proprio assegno di mantenimento per il convivente economicamente più debole in caso di separazione: il convivente può solo chiedere al giudice gli alimenti, e solo se si trova in stato di bisogno, in una misura proporzionata alla durata della convivenza. Sul piano successorio, inoltre, i conviventi di fatto non hanno alcuna tutela automatica: senza un testamento, il partner superstite non eredita nulla per legge.

I figli nati da una coppia di fatto

Dal 2013 (Legge 219/2012) i figli nati da una convivenza di fatto hanno esattamente gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio: entrambi i genitori devono provvedere al loro mantenimento in base alle rispettive capacità economiche, si applica lo stesso principio di affidamento condiviso e bigenitorialità, e le spese straordinarie sono normalmente ripartite tra i genitori. In caso di separazione con figli minori è competente il Tribunale Ordinario del luogo di residenza abituale del minore; dal giugno 2022 le coppie di fatto possono inoltre usare la negoziazione assistita anche per le questioni di affidamento e mantenimento dei figli, senza dover necessariamente andare in Tribunale.

Genitori che portano al parco la figlia

FAQ | Domande Frequenti

Cos'è la convivenza di fatto secondo la legge?

È l'unione stabile di due persone maggiorenni, non legate da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, riconosciuta dalla Legge Cirinnà (n. 76/2016) e accertata tramite la residenza anagrafica.

No: la convivenza di fatto si accerta con la residenza anagrafica, indipendentemente da un contratto. Il contratto è facoltativo e serve solo a regolare gli aspetti patrimoniali della coppia.

Non c'è un assegno di mantenimento automatico: il convivente più debole può chiedere solo gli alimenti, e solo in caso di stato di bisogno, calcolati in base alla durata della convivenza.

Sì: dal 2013 (Legge 219/2012) i figli nati fuori dal matrimonio hanno esattamente gli stessi diritti, incluso il mantenimento e l'affidamento condiviso.

Sì, con una dichiarazione unilaterale davanti a un notaio o un avvocato: il contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni.

Se a recedere è il convivente proprietario dell'immobile, l'altro convivente ha 90 giorni di tempo per lasciarlo.

No: a differenza del coniuge, il convivente di fatto non ha alcun diritto successorio automatico. Per garantirgli l'eredità o parte di essa è necessario un testamento che può essere olografo. Si consiglia dell’aiuto di un professionista avvocato o notaio.

Vuoi tutelare la tua convivenza o hai bisogno di assistenza per una separazione?

Richiedi una consulenza, uno dei nostri avvocati ti aiuterà a capire quali strumenti usare:
inviando un'email o un messaggio WhatsApp o
chiamando i numeri 035 247 303 e 339/2644604
info@avvocati-pellegrino-pesentigritti.it
Via Matris Domini 21/A, Bergamo.