La convivenza di fatto è un istituto introdotto nel 2016 che riguarda tutte le coppie di diverso o stesso sesso che non sono unite in matrimonio, ma formano una famiglia. Spesso ci vengono posti quesiti da coppie di conviventi more uxorio circa le tutele esistenti nel caso in cui la loro relazione venga meno e la tutela dei loro figli. Cosa si intende per conviventi di fatto? La legge n.76/2016 detta Cirinnà, indica quali «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Diritti e doveri delle coppie di fatto
La legge Cirinnà n.76/2016, che disciplina le unioni civili di persone dello stesso sesso, ha anche regolamentato gli aspetti della convivenza di fatto. Infatti ha introdotto importanti novità per le coppie di fatto disciplinandone sia i doveri che i diritti:
-diritto reciproco di visita e di assistenza, in caso di malattia o di ricovero;
– diritto di designare in forma scritta l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati nei casi di incapacità di intendere e volere ed in caso di morte per la donazione di organi o per le celebrazione funerarie;
– diritto del convivente di fatto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
– diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato;
– diritto nel caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, per il convivente superstite di restare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni e, in caso di presenza di figli minori o disabili,
-diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.


Separazione dei conviventi more uxorio
La legge Cirinnà presenta il difetto di non garantire in caso di separazione della coppia di fatto, il convivente economicamente più debole. Infatti la legge non prevede un assegno di mantenimento per il convivente più debole, ma gli consente di chiedere al Giudice che gli venga riconosciuto solo in caso versi in uno stato di necessità e bisogno gli alimenti. Il diritto agli alimenti verrà deciso dal Giudice e verrà calcolato in base alla durata della convivenza.
Infine per quanto concerne i diritti successori nel caso di coppie di fatto non vi è alcuna tutela, a differenza delle coppie sposate, e per garantire al partner l’eredità o parte di essa occorre redigere testamento.
Separazione delle coppie more uxorio con presenza di figli
Diverso è invece il caso della separazione di una coppia di fatto che abbia dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In questo caso la legge n. 219/2012, in vigore dal 1 gennaio 2013, equipara i figli nati da una coppia di conviventi a quelli nati in costanza di matrimonio.
Pertanto i genitori hanno, nei confronti dei figli, gli stessi diritti e doveri delle coppie unite in matrimonio. Devono provvedere alle loro necessità ed al loro mantenimento in base ciascuno alle proprie capacità economiche. Qualora tra le parti non via sia un accordo vi provvede il Giudice che dopo aver verificato la situazione patrimoniale dei due conviventi determinerà l’assegno di mantenimento per i figli.
Anche le spese straordinarie vengono poste a carico di entrambi i genitori di solito al 50%.
Affidamento dei figli minori nella coppia di fatto
La legge 219/2012 ha sancito anche per i figli naturali nati fuori dal matrimonio la disciplina dell’affido condiviso prevedendo in tal modo il principio della bigenitorialità tra genitori ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Anche per i figli nati fuori dal matrimonio vale la regola della collocazione degli stessi presso quel genitore che maggiormente sia in grado di prendersi cura dello stesso e che garantisca maggiore presenza: tale figura è solitamente la madre.
Competenza in caso di figli minori
Qualora i due conviventi more uxorio con figli minori decidano di separarsi sarà competente il Tribunale Ordinario del luogo ove il minore ha la residenza abituale ( art. 473- bis 11 c.pc. L. n. 206/2021 art. 1. Co 23 lett. d), ove per residenza abituale si intende il luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della presentazione della domanda ( Cass. 10/02/2017 n. 3555); Cass. 31/10/2018 n. 27741). In alternativa al Tribunale le coppie di fatto possono, dal giugno 2022, attivare la procedura della negoziazione assistita per tutte le questioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei figli minori o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. La negoziazione assistita è un accordo redatto dai legali in forma scritta in cui le parti regolamentano i loro rapporti. Una volta raggiunto l’accordo lo stesso viene inviato alla Procura del tribunale ove i conviventi hanno avuto l’ultima residenza in comune per il nulla osta o l’accettazione da parte del P.M.





