Un cliente ha sottoposto alla nostra attenzione la questione relativa al rapporto nipoti e nonni in una famiglia di genitori separati. In particolare comunicava che la moglie impediva ai propri figli minori di frequentare i nonni paterni. La figura dei nonni è molto importante per i nipoti non solo per la loro crescita ma anche per lo sviluppo della loro personalità. La relazione nonni-nipoti è una relazione fatta di scambi: i nonni trasmettono ai nipoti la loro saggezza e sapienza; i nipoti, di contro, portano nella vita dei nonni allegria e vitalità. Inoltre i nonni rivestono anche un importante ruolo educativo ritrovandosi molto spesso a “sostituire” i genitori, costretti per motivi di lavoro a trascorrere molte ore durante il giorno lontano dai figli.
La legge tutela il rapporto nonni-nipoti?
Il diritto dei nonni di mantenere rapporti con i nipoti, anche dopo la separazione dei genitori è disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 317bis c.c.


La legge riconosce, infatti, ai nonni il diritto, in caso di impedimento da parte di un genitore di stare con i nipoti, di poter fare ricorso al Giudice del luogo di residenza del minore. Numerosi sono stati pertanto i ricorsi presentati dai nonni per vedere riconosciuto il loro diritto di frequentazione dei nipoti consentendo loro di incontrare i nipoti con la previsione di una regolamentazione definitiva delle visite e sanzionando con la perdita della responsabilità genitoriale il genitore che ostacola tale rapporto senza un valido motivo.
Anche la Cassazione (Cass.7385/ 99; Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9145; Cassazione civile sez. VI, 12/06/2018, n.15238) si è mossa in favore dei nonni riconoscendo il diritto dei nipoti a mantenere un rapporto affettivo con i nonni, ribadendo quanto la famiglia nel suo complesso sia determinante per lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore. Tale diritto è stato altresì riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 31 maggio 2018.
La Corte di Cassazione specifica che tale diritto può essere esercitato esclusivamente qualora venga accertato che la frequentazione dei nonni possa dare beneficio all’educazione ed alla crescita serena del minore (Cass. Civ., sez. I, 25/07/2018 n. 19779; Cass. Civ., sez. VI, 12/06/2018 n. 15238). Vedi qui
L'ascolto del minore
Nelle vertenze che sorgono in relazione al diritto dei nipoti di vedere e frequentare i nonni, assume un punto di forza l’ascolto del minore. L’ 336 c.c. prevede l’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni di età o anche più piccolo se ritenuto capace di discernimento.
Pertanto risulta fondamentale che i minori siano ascoltati in quanto parti interessate.
Infatti la Cassazione con la sentenza n. 26410/2020 ha chiarito che “i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c.”, hanno l’attitudine a dirimere conflitti tra posizioni soggettive diverse “nei quali il minore è da considerare -parte-. (…) Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.”
Pertanto, i minori hanno il diritto di essere ascoltati, in quanto il mancato ascolto viola il diritto al contraddittorio e all’ascolto, se questo viene escluso senza una motivazione valida sulla sua capacità di discernimento.
Rapporto nonni-nipoti: i nonni acquisiti
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19780/2018, ha chiarito che anche i nonni acquisiti possono agire in giudizio per tutelare il diritto a mantenere con i nipoti un legame stabile e duraturo.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “ alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.




