In questi mesi estivi emergono tensioni inerenti la scelta del periodo in cui ciascun genitore decide di andare in vacanza con i figli. Spesso è motivo di conflitto anche la durata della vacanza. Infatti per mancanza di comunicazione fra i genitori separati sorgono conflittualità che coinvolgono anche i minori. Invece, occorre tener presente, nel rispetto della bigenitorialità, che il genitore non collocatario ha il diritto di trascorrere un periodo di vacanza con i figli.
Il rispetto della bigenitorialità
La Corte di Cassazione con una recente pronuncia (sent. n. 6471/2020) ha confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo». Ed entrambi i genitori sono chiamati a garantire, in solido tra loro, l’assolvimento degli obblighi verso i figli. Ed ancora la Suprema Corte ritiene che «nell’interesse superiore del minore vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del secondo» (ex multis: Cass. 23 settembre 2015, n. 18817; Cass. 22 maggio 2014, n. 11412; Cass. n. 9764/2019). Vedi qui


La disciplina del diritto di visita
Nella separazione e nel divorzio viene sempre disciplinato il diritto di visita del genitore non collocatario. Per prassi, il genitore che non vive con i figli può passare con questi due week-end al mese, una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni per le vacanze di Pasqua, i giorni di festività alternati ed infine due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo. Nelle separazioni consensuali i coniugi concordano il diritto di visita. Infatti possono indicare i giorni e gli orari agli stessi più congeniali. Ovviamente gli accordi vanno presi tenendo presenti le esigenze dei minori e le esigenze del genitore con cui i figli vivono. Invece, nelle separazioni giudiziali è il Tribunale che assume la decisione tenendo conto della migliore scelta per i figli e della loro necessità di frequentare il genitore non collocatario. Vedi qui.
In vacanza con i figli
Per le vacanze estive con i figli, i genitori dovranno comunicarsi entro una data determinata il periodo scelto in cui porteranno in vacanza i figli. Dovranno, anche, comunicare la località ed un recapito telefonico cosicchè l’altro genitore possa contattare i minori quotidianamente per un saluto. Infatti, sebbene il diritto di visita ordinario si debba interrompere quando i figli sono in vacanza, non va interrotto il contatto quotidiano con l’altro genitore. Inoltre, nel disciplinare il diritto di visita i coniugi non devono dimenticarsi di concedersi reciprocamente il nulla osta al passaporto ed al rinnovo della carta di identità, valida per viaggiare in Europa. Tale concessione evita numerose difficoltà burocratiche.
La suddivisione dei costi durante le vacanze dei figli
Per quanto riguarda il versamento dell’assegno di mantenimento, questo non potrà essere sospeso durante le vacanze estive, anche se i figli dovessero rimanere con il genitore non collocatario anche più di due settimane. Infatti l’erogazione dell’assegno di mantenimento è visto nell’ottica del contributo al mantenimento complessivo dei figli e dei costi che il genitore non collocatario deve sostenere nell’arco di un anno. La suddivisione dell’importo in mensilità è solo una convenzione ed una prassi diffusa in tutti i Tribunali. Mentre non rientra nell’obbligo di mantenimento il pagamento delle vacanze, salvo diversi accordi fra i coniugi in sede di separazione. Pertanto, ciascun genitore dovrà sostenere interamente i costi della propria vacanza con i figli. Invece, è differente il discorso per le vacanze dei figli senza i genitori e per i viaggi di istruzione. In questi casi i costi del viaggio e dell’intera vacanza studio rientrano nelle spese straordinarie da concordare fra i genitori. Ed in caso di accordo tali spese dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le abbia anticipate. Tuttavia, qualora uno dei genitori non fosse d’accordo, i costi spettano interamente al genitore che acconsente al viaggio studio.




