Capita che ci venga chiesto in sede di firma del mandato, se sia lecito accedere e leggere le e-mail del coniuge, o aprire la sua corrispondenza. Le abitudini che si avevano durante il matrimonio o la convivenza sono ancora valide quando il rapporto va in crisi e ci si rivolge ad un avvocato per la separazione?
Le abitudini acquisite durante il matrimonio non valgono più
Spesso nella fase dell’innamoramento e dell’inizio della convivenza, che sia matrimonio o meno, vengono meno le regole di privacy. I coniugi o partner autorizzano tacitamente l’altro a gestire la corrispondenza sia cartacea che digitale. Errore questo che viene fatto sempre con le migliori intenzioni ma che la legge già dichiara illegittimo. E-mail, messaggi e posta cartacea sono considerati elementi che rientrano nella sfera privata e che quindi non possono essere violate da terze persone, in nessun caso.


È sempre considerato reato leggere la posta, cartacea e digitale, del coniuge. Ancora di più durante la fase di separazione.
In questo preciso frangente infatti, il tacito accordo di divisione dei compiti deve ritenersi non più valido. L’autorizzazione a leggere le e-mail non può considerarsi più attuale ne valida in fase di separazione.
Sentenze recenti
Di recente la Cassazione civile con la sentenza n. 23035/2021 del 10 giugno 2021 ha confermato che nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da “password” è configurabile il delitto di accesso abusivo. Questo reato concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all’acquisizione del contenuto delle “email” custodite nell’archivio.
È quindi reato leggere le e-mail del coniuge durante il procedimento di separazione. Leggere e prendere cognizione del contenuto della corrispondenza telematica integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.).
Alla base della sentenza della Corte Suprema c’è che, il fatto che vi siano delle chiavi di accesso, dimostra la presenza di sistemi di protezione tutelati dall’art. 615 ter c.p.. non è rilevante che l’ex in questione risulti ancora proprietario della SIM dato che la tutela della riservatezza attiene a valori che si sottraggono a logiche dominicali.
In conclusione
Pertanto leggere la posta, le email ed anche i messaggi del proprio ex configura un comportamento delittuoso. Inoltre le informazioni assunte, per quanto rilevanti non possono essere utilizzate in un giudizio di separazione. Infatti l’acquisizione configura in sé un reato e quindi non è possibile produrre come prova la corrispondenza privata dell’altro coniuge.




