Numerosi clienti si rivolgono al nostro studio per avere informazioni sulla convivenza di fatto e spesso chiedono la stipulazione del contratto di convivenza per non trovarsi ad affrontare le conseguenze dannose di una crisi familiare.
Quando si realizza una convivenza.
Il legislatore nel 2016 ha disciplinato la convivenza come un istituto giuridico che si affianca al matrimonio ed alla unione civile (L. 20/05/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, in GU Serie Generale n.118 del 21/05/2016, entrata in vigore il 05/06/2016).
Si intendono per conviventi, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. L’accertamento della convivenza avviene attraverso la residenza anagrafica e la dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova convivenza.


Cos'è il contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza permette ai conviventi non solo di rendere ufficiale la loro unione, ma anche di disciplinare gli aspetti patrimoniali della vita di coppia. Si prevede addirittura la divisione dei beni in caso di crisi della coppia e di cessazione della convivenza. È fondamentalmente un accordo fra i conviventi, che disciplina il regime patrimoniale della coppia e può prevedere la divisione dei beni in caso di separazione.
In quale forma vengono stupulati i contratti di convivenza?
Il contratto di convivenza è un accordo che deve essere messo per scritto, a pena di nullità, e richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. Anche le modifiche al contratto e la risoluzione dello stesso dovranno avvenire per iscritto.
Inoltre ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente. (cfr. leggi qui)
Quali sono i requisiti del contratto di convivenza?
Per stipulare un contratto di convivenza valido devono essere rispettati alcuni requisiti. I conviventi :
1) non devono essere coniugati. Ciò significa che se uno dei due è separato, ma non divorziato, non è possibile procedere con il contratto di convivenza.
2) non devono essere uniti civilmente.
3) non devono avere un altro contratto di convivenza in vigore.
4) devono essere maggiorenni.
5) non devono essere interdetti.
6) non devono essere legati da rapporti di parentela, affinità o adozione.
7) e devono essere uniti tra loro da legami affettivi e di coppia, oltre che di reciproca assistenza morale e materiale.
Contratto di convivenza: qual è l'utilità?
Con il contratto di convivenza è possibile stabilire le modalità di contribuzione di entrambi i conviventi per tutto ciò che riguarda la vita comune, quindi indicare chi dovrà occuparsi di determinate spese per sostenere il fabbisogno della famiglia di fatto, tenendo conto della capacità lavorativa di ognuno. E’ anche possibile individuare il regime patrimoniale di comunione dei beni, oppure scegliere di vivere in separazione dei beni; e fissare eventuali regole per stipulare contratti legati alla convivenza, come quello di locazione o di compravendita della casa ove si decide di convivere.
Trasferimento di immobili nei contratti di convivenza
I conviventi possono, in ogni momento, modificare il regime patrimoniale indicato nel patto di convivenza. Nel contratto è anche possibile trasferire degli immobili attraverso l’intervento di un notaio che si occuperà degli atti necessari per effettuare il trasferimento.
Nel contratto di convivenza può essere concordato cosa tenere in comune, per esempio la casa nella quale si abita, e decidere a chi spetterà in caso di separazione. Viene inoltre indicato il luogo nel quale la coppia ha scelto di risiedere. Essendo un contratto giuridico, comporta degli obblighi: nel caso di inadempienza da parte di uno dei due conviventi, sarà possibile fare causa civile e chiedere un eventuale risarcimento dei danni.
Altre utilità pratiche del patto di convivenza
Tra i contenuti espliciti indicati nei contratti di convivenza, ci possono essere anche: la volontà di designare il convivente come amministratore di sostegno in caso di bisogno e il desiderio di voler assistere l’altro in caso di malattie fisiche o psichiche.
Può anche essere previsto – in caso di cessazione della convivenza – il diritto del convivente, economicamente più debole, a ricevere dall’altro gli alimenti (non il mantenimento). Questo qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento. Gli alimenti vengono previsti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile.
Contratto di convivenza: recesso
I contratti di convivenza non possono essere sottoposti a termini o condizioni, pertanto la cessazione della convivenza non può dipendere da condizioni specifiche.
Affinché si abbia la fine di un contratto di convivenza basta anche solo la richiesta esplicita da parte di uno dei due partner. Quest’ultimo potrà recedere dal contratto con una dichiarazione unilaterale da presentare a un notaio o a un avvocato.
Nel caso in cui il convivente che abbia richiesto la rescissione del contratto e sia il titolare della casa familiare, l’altro convivente avrà a sua disposizione 90 giorni di tempo per lasciare l’immobile.
Si ha diritto alla cessazione di un contratto in caso di cessazione della convivenza in quanto è venuto meno il legame affettivo; o in caso di matrimonio o di unione civile. In caso di decesso di uno dei due partner: in questo caso sarà cura del convivente rimasto in vita notificare l’accaduto al notaio o all’avvocato che si era occupato della registrazione del contratto di convivenza.
Il contratto può risolversi nel caso in cui vengano meno i legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale da parte di uno dei due conviventi, o di entrambi. In questo caso, ci potrà essere o un accordo tra le parti o una richiesta di recesso unilaterale.
Qualora la richiesta di cessazione del contratto di convivenza arrivasse da una sola delle parti interessate, il Comune avrà il compito di inviare all’altro la relativa comunicazione.




