Di recente il nostro Studio ha approfondito la questione dell’ammissione della parte al gratuito patrocinio a spese dello Stato. In particolare l’analisi dei requisiti che vengono richiesti per poter accedere a tale istituto. La cliente che si è rivolta al nostro Studio chiedeva se il mantenimento mensile che percepiva dal marito per i due figli minori dovesse essere considerato nel calcolo del reddito ai fini della domanda di ammissione al Gratuito Patrocinio
Cos'è il patrocinio a spese dello stato
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, cioè l’insieme di norme che regolano il gratuito patrocinio, garantisce il diritto costituzionale di difesa.
Scopo dell’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato è quello di consentire l’accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Pertanto questo insieme di norme consente ai cittadini di poter nominare un avvocato per la loro difesa a spese dello Stato, quando il loro reddito è al di sotto dell’importo che viene aggiornato per legge di anno in anno.


Quando si può usufruire del gratuito patrocinio?
La condizione richiesta per accedere a tale istituto è in primis quella del reddito annuo imponibile non superiore ad €. 11.746,68 secondo l’ultima dichiarazione dei redditi per l’intero nucleo familiare.
Infatti in caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare. La legge prevede però che qualora l’oggetto della causa siano i diritti della persona o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari si deve tenere conto del solo reddito personale del richiedente.
Possono accedere al patrocinio a spese dello stato: i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo, gli apolidi, gli enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.
Per quali tipi di processi si può richiedere il gratuito patrocinio?
Si può richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del processo. L’ammissione è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Può essere richiesta per il processo civile, contabile, amministrativo e tributario ma non solo, anche per separazioni consensuali, divorzi congiunti etc. ed anche per il processo penale. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e per ragioni altrui.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato l’ammissione al patrocinio ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione. Se la parte ammessa risulta soccombente, non può utilizzare il beneficio per la impugnazione.
Patrocinio gratuito e assegno di mantenimento dei figli
Cosa costituisce reddito ai fini della domanda di ammissione?
Per definire quali siano i redditi da considerare per la domanda di gratuito patrocinio la giurisprudenza riprende quanto contenuto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito il D.P.R. sopracitato stabilisce, che si debba tenere conto di più fattori. Non soltanto i redditi “imponibili” ai fini IRPEF risultanti dall’ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile. Questi ultimi sono ad esempio i redditi “esenti” o provenienti da attività illecita, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
L'assegno di mantenimento dei figli costituisce reddito per la richiesta del patrocinio gratuito
In base a quanto detto quindi rientrano a costituire il reddito anche gli assegni periodici (c.d. mensili) di mantenimento a favore dei figli ricevuti dal coniuge separato non collocatario dei minori. Lo stesso vale per gli assegni familiari e le pensioni di invalidità.
Tutti questi tipi di assegni, pur non essendo tassati, concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l’ammissione al beneficio in questione. (Cassazione civile sez. II, 30/09/2019 n.24378- ud. 08/02/2019, dep. 30/09/2019-; Cass. Pen., 05-05-2016, (ud. 09/03/2016), n. 18818/2016; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-02-2016) 01-06-2016, n. 23223).
Perché gli assegni periodici di mantenimento dei figli rientrano nel calcolo del reddito?
Per la domanda di ammissione al patrocinio gratuito abbiamo visto che gli assegni periodici di mantenimento rientrano nel calcolo del reddito.
Tali assegni rientrano nel calcolo del reddito ai fini dell’ammissione all’istituto anche se non sono concretamente percepiti nel senso che sono dovuti dal genitore non collocatario ma quest’ultimo non li versi all’altro genitore. Questa può sembrare una scelta iniqua da parte della Cassazione (vedi Cassazione civile sez. II, 30/09/2019 n.24378) che di recente si è pronunciata in tal senso.
Tuttavia non è così. Occorre considerare che lo scopo della norma a limiti così ristretti per l’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato è quello di permettere l’accesso al gratuito patrocinio solamente a quelle persone che effettivamente non hanno le possibilità economiche di sostenere i costi della giustizia, non avendo non solo il reddito effettivo per farvi fronte, ma nemmeno le possibilità di recuperare eventuali somme di cui per legge possono godere.
Quindi, ai fini della verifica di siffatta condizione, non può non venire inconsiderazione ogni componente di reddito, imponibile o meno, quale espressione di capacità economica.




